Articolo 902 del Codice civile

Art. 902.

(Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci).

L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto e' considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901.

Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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