Articolo 838 del Codice civile

Art. 838.

(Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico).

Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonche' le norme dell'ordinamento corporativo e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, puo' farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorita' amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennita'.

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle citta' o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanita' pubblica.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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