Articolo 1543 del Codice civile

Art. 1543.

(Forme).

La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'.

Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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