Articolo 1601 del Codice civile

Art. 1601.

(Risarcimento del danno al conduttore licenziato).

Se il conduttore e' stato licenziato dall'acquirente perche' il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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