Articolo 717 del Codice civile

Art. 717.

(Sospensione della divisione per ordine del giudice).

L'autorita' giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo' sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredita' o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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