Articolo 1126 del Codice civile
Art. 1126.
(Lastrici solari di uso esclusivo).
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e' comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
(Lastrici solari di uso esclusivo).
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e' comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
5. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-11-16, n. 202301058Provvedimento:Leggi di più...- art. 1226 c.c.·
- art. 2043 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- art. 2-bis L. n. 241/1990·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 5 D.Lgs. 286/1998·
- danno ingiusto·
- danno ipotetico·
- danno non provato·
- nesso causale·
- onere della prova del danno·
- permesso di soggiorno CE per motivi familiari·
- prova del pregiudizio·
- Risarcimento danno da ritardo rilascio permesso soggiorno·
- valutazione equitativa del danno