Articolo 1701 del Codice civile

Art. 1701.

(Diritto di accertamento dei vettori successivi).

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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