Articolo 2156 del Codice civile

Art. 2156.

(Vendita dei prodotti).

La vendita dei prodotti, che in conformita' degli usi non si dividono in natura, e' fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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