Articolo 103 del Codice civile
Art. 103.
(Atto di opposizione).
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
(Atto di opposizione).
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
2. TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2022-06-22, n. 202201665Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento di rigetto richiesta di emersione dal lavoro irregolare·
- art. 103 d.l. n. 34/2020·
- art. 22, c. 11, d.lgs. n. 286/1998·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- cessazione rapporto di lavoro·
- difetto di istruttoria·
- permesso di soggiorno per attesa occupazione·
- regolarizzazione stranieri·
- sospensione efficacia esecutiva·
- violazione art. 10 bis l. n. 241/1990
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-11-19, n. 201806504Provvedimento:Leggi di più...- art. 103 D.P.R. 382/1980·
- art. 2946 cod. civ.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- differenze retributive·
- non perentorietà del termine annuale·
- prescrizione quinquennale·
- riconoscimento benefici ex art. 103 co. III D.P.R. 382/80·
- riconoscimento del servizio prestato in qualità di tecnico laureato·
- sentenza costituzionale 191/2008·
- usucapione dei diritti