Articolo 2431 del Codice civile

Art. 2431.

(( (Soprapprezzo delle azioni).))(( Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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