Articolo 1347 del Codice civile
Art. 1347.
(Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto).
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
(Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto).
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.