Articolo 1347 del Codice civile

Art. 1347.

(Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto).

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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