Articolo 2827 del Codice civile
Art. 2827.
(Luogo dell'iscrizione).
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
(Luogo dell'iscrizione).
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.