Articolo 1354 del Codice civile

Art. 1354.

(Condizioni illecite o impossibili).

E' nullo il contratto al quale e' apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se e' sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile e' apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e' disposto dall'art. 1419.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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