Articolo 1733 del Codice civile

Art. 1733.

(Misura della provvigione).

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non e' stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui e' compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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