Articolo 291 del Codice civile

Art. 291.

(Condizioni).

L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente. (71)((153)) -------------AGGIORNAMENTO (71)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti". -------------AGGIORNAMENTO (153)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti".
Entrata in vigore il 28 luglio 2004
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