Articolo 1607 del Codice civile
Art. 1607.
(Durata massima della locazione di case).
La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
(Durata massima della locazione di case).
La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.