Articolo 1357 del Codice civile

Art. 1357.

(Atti di disposizione in pendenza della condizione).

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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