Articolo 1357 del Codice civile
Art. 1357.
(Atti di disposizione in pendenza della condizione).
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
(Atti di disposizione in pendenza della condizione).
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-23, n. 202310071Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera comunale·
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- perdita di chance·
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3. TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2022-06-06, n. 202200927Provvedimento:Leggi di più...- art. 39 D.lgs. 346/1990·
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5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-08-13, n. 201905703Provvedimento:Leggi di più...- art. 1159 c.c.·
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- usucapione abbreviata