Articolo 1357 del Codice civile
Art. 1357.
(Atti di disposizione in pendenza della condizione).
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
(Atti di disposizione in pendenza della condizione).
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva puo' disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.