Articolo 2188 del Codice civile

Art. 2188.

(Registro delle imprese).

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro e' pubblico.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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