Articolo 1649 del Codice civile

Art. 1649.

(Subaffitto).

Se il locatore consente il subaffitto, questo e' considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3


  • 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-03-18, n. 201000860
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • art. 1218 c.c.·
    • art. 1669 c.c.·
    • convenzione urbanistica·
    • decadenza dalla responsabilità·
    • eliminazione dei vizi·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • legittimazione passiva·
    • responsabilità contrattuale·
    • responsabilità da difetti nelle opere di urbanizzazione·
    • risarcimento in forma specifica·
    • transazione

  • 2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2009-06-12, n. 200901686
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 10 L. 157/1992·
    • art. 1 L. 11.02.1992, n. 157·
    • art. 20 l.r. 4.9.1996 n. 70·
    • beni pubblici·
    • concessione di azienda faunistico-venatoria·
    • determinazione dirigenziale·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • gestione della fauna selvatica·
    • gestione privata della caccia·
    • parere dell'INFS·
    • ponderazione degli interessi·
    • principio di ragionevolezza·
    • procedimento amministrativo·
    • regime pubblicistico della caccia·
    • sospensione incidentale·
    • tutela dell'ambiente·
    • violazione delle garanzie partecipative

  • 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/1983, n. 4884
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