Articolo 128 del codice della proprietà industriale

Art. 128.(( (Consulenza tecnica preventiva) ))((1.Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.))
Entrata in vigore il 18 agosto 2010

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