Articolo 128 del codice della proprietà industriale
Art. 128.(( (Consulenza tecnica preventiva) ))((1.Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.))