Articolo 128 del codice della proprietà industriale
Art. 128. Descrizione1.Il titolare di un diritto industriale puo' chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entita'.
2.L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.
3.Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.
4.Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto, motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.
5.L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.
6.Il provvedimento perde di efficacia se non e' eseguito nel termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.
7.Si applica anche alla descrizione il disposto dell'articolo 669-undicies del codice di procedura civile.
Nota all'art. 128:
- Il testo dell'art. 675 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 675 (Termine d'efficacia del provvedimento). - Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.».
2.L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.
3.Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.
4.Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto, motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.
5.L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.
6.Il provvedimento perde di efficacia se non e' eseguito nel termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.
7.Si applica anche alla descrizione il disposto dell'articolo 669-undicies del codice di procedura civile.
Nota all'art. 128:
- Il testo dell'art. 675 del codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 675 (Termine d'efficacia del provvedimento). - Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.».