Articolo 56 del codice della proprietà industriale

Art. 56. Diritti conferiti dal brevetto europeo1.((Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.)) Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 18)).
3.Il titolare ((di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia)) deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.
4.La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
((4-bis.Per i brevetti europei, per i quali e' stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo.))5.In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi ((3, 4 e 4-bis)), il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.
Entrata in vigore il 12 marzo 2019

Sentenze3


  • 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-11-24, n. 202303520
    Provvedimento:
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    • annullamento aggiudicazione gara·
    • art. 122 e 124 c.p.a.·
    • art. 53 e 56 CPI·
    • art. 80 d.lgs. 50/2016·
    • diritti di privativa·
    • esclusione da gara per illeciti professionali·
    • omissione di informazioni·
    • principio tempus regit actum·
    • subentro nell'aggiudicazione e nel contratto d'appalto·
    • valutazione di affidabilità e integrità dell'operatore economico·
    • violazione brevetto

  • 2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202301609
    Provvedimento:
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    • accessi agli atti di gara·
    • annullamento aggiudicazione·
    • appalti pubblici·
    • art. 80 d.lgs. 50/2016·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • contraffazione prodotti·
    • diritto amministrativo·
    • omissione dichiarazioni·
    • principio di equivalenza·
    • procedura amministrativa·
    • proprietà intellettuale·
    • rinvio udienza·
    • risarcimento in forma specifica·
    • salvaguardia del diritto di difesa·
    • separazione dei poteri·
    • subentro nell'aggiudicazione·
    • termine di impugnazione·
    • valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico·
    • violazione brevetti

  • 3. Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/04/2019, n. 10206
    Provvedimento:
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