Articolo 129 del codice della proprietà industriale
Art. 129.(Descrizione e sequestro)1.Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entita'. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
2.Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)).
4.I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.
Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.
2.Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)).
4.I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.
Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.
Sentenze • 2
1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-11-24, n. 202303520Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione gara·
- art. 122 e 124 c.p.a.·
- art. 53 e 56 CPI·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- diritti di privativa·
- esclusione da gara per illeciti professionali·
- omissione di informazioni·
- principio tempus regit actum·
- subentro nell'aggiudicazione e nel contratto d'appalto·
- valutazione di affidabilità e integrità dell'operatore economico·
- violazione brevetto
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202301609Provvedimento:Leggi di più...- accessi agli atti di gara·
- annullamento aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- contraffazione prodotti·
- diritto amministrativo·
- omissione dichiarazioni·
- principio di equivalenza·
- procedura amministrativa·
- proprietà intellettuale·
- rinvio udienza·
- risarcimento in forma specifica·
- salvaguardia del diritto di difesa·
- separazione dei poteri·
- subentro nell'aggiudicazione·
- termine di impugnazione·
- valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico·
- violazione brevetti