disposizioni finali ed entrata in vigore
Art. 3. Disposizioni finali ed entrata in vigore1.Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 3:
- L'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, cosi' recita:
"Art. 4. - 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiuzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c)".
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 3:
- L'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, cosi' recita:
"Art. 4. - 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiuzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c)".