soggetti
Art. 18. Soggetti1.L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento e' riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi. (73)
2.Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresi', prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le societa' di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3.Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a)e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). (73)
3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))4.Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a)puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attivita' di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';
b)adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attivita' previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee. (73)
-----------AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
2.Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le Sgr possono, altresi', prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le societa' di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3.Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a)e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). (73)
3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))4.Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a)puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attivita' di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';
b)adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attivita' previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee. (73)
-----------AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-09-30, n. 202416961Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 c.p.a.·
- art. 84 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- domanda di risarcimento del danno·
- estinzione del giudizio·
- rinuncia al ricorso·
- ripristino dell'accessibilità al sito internet·
- sanzioni Consob·
- sospensione dell'efficacia della deliberazione Consob·
- violazione art. 18 d.lgs. 58/1998
5. TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-06-16, n. 202000091Provvedimento:Leggi di più...- Atto endoprocedimentale·
- Capacità economico-finanziaria·
- Contraddittorietà offerta·
- Difetto motivazione·
- Finanza di progetto·
- Incontrovertibilità provvedimento·
- Interesse ad agire·
- Legittimazione SGR·
- Manifestazione interesse finanziamento·
- Nomina promotore·
- Principio proporzionalità·
- Requisiti di partecipazione·
- Tassatività cause esclusione·
- Violazione lex specialis