Art. 100.(( (Casi di esenzione). ))((1.Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.
2.Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma3.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:
a)rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
b)rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c)di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d)aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.
4.La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.))
2.Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma3.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:
a)rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
b)rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c)di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d)aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.
4.La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.))
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-03-18, n. 202405373Provvedimento:Leggi di più...- agevolazioni alle startup innovative·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- business angel·
- compensazione delle spese processuali·
- contraddittorietà tra atti amministrativi·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- legittimazione passiva·
- requisiti degli investitori qualificati·
- valutazione dei progetti di investimento
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-06-16, n. 202000091Provvedimento:Leggi di più...- Atto endoprocedimentale·
- Capacità economico-finanziaria·
- Contraddittorietà offerta·
- Difetto motivazione·
- Finanza di progetto·
- Incontrovertibilità provvedimento·
- Interesse ad agire·
- Legittimazione SGR·
- Manifestazione interesse finanziamento·
- Nomina promotore·
- Principio proporzionalità·
- Requisiti di partecipazione·
- Tassatività cause esclusione·
- Violazione lex specialis
3. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-02-07, n. 201901599Provvedimento:Leggi di più...- art. 94 TUF·
- art. 99 TUF·
- attività di intermediazione in cambi·
- beni giuridici protetti dalla normativa finanziaria·
- comunicazione commerciale·
- Consob·
- divieto di offerta al pubblico·
- eccesso di potere·
- esonero da prospetto informativo·
- gestione patrimoniale·
- offerta al pubblico di prodotti finanziari·
- principio di tassatività·
- prodotti finanziari·
- prospetto informativo·
- regolamento Consob·
- tutela della concorrenza·
- tutela del risparmiatore·
- violazione di legge