(deposito accentrato)

Art. 85.(Deposito accentrato)1.Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da ((83-quater)) a 83-undecies.
2.La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo ((82, comma 2)), avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facolta' di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso ((un depositario centrale di titoli)) deve essere approvata per iscritto.
Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore ((del depositario centrale di titoli)), quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito puo' essere effettuato direttamente dall'emittente.
3.Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. ((Il depositario centrale di titoli)) e' ((legittimato)) a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformita' al regolamento dei servizi previsto dall'articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)), nonche' le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.
Entrata in vigore il 9 settembre 2016

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