Art 1

Art. 1.

In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario puo' avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi