aree contigue
Art. 32. Aree contigue1.Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attivita' estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. 2.I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. 3.All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. 4.L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, puo' disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalita' ed i tempi della caccia. 5.Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. L'intesa e' promossa dalla regione nel cui territorio e' situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 968/1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e' il seguente:
"Art. 15 (Gestione sociale del territorio). - Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'art. 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'art. 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonche' dagli esperti di cui al precedente art. 5, per la gestione sociale delle attivita' rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.
Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico- venatoria possono altresi' affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.
Le regioni stabiliscono la percentuale, che non puo' superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.
Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi".
- Il testo degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del gia' citato D.P.R. n. 616/1977 (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente:
"Art. 8 (Gestioni comuni fra regioni). - Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attivita' ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni".
"Art. 66, ultimo comma. - Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonche' le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di piu' regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate".
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 968/1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e' il seguente:
"Art. 15 (Gestione sociale del territorio). - Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'art. 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'art. 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonche' dagli esperti di cui al precedente art. 5, per la gestione sociale delle attivita' rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.
Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico- venatoria possono altresi' affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.
Le regioni stabiliscono la percentuale, che non puo' superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.
Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi".
- Il testo degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del gia' citato D.P.R. n. 616/1977 (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente:
"Art. 8 (Gestioni comuni fra regioni). - Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attivita' ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni".
"Art. 66, ultimo comma. - Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonche' le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di piu' regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate".
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