regolamento del parco
Art. 11. Regolamento del parco1.Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2.Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche ((naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali)) proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
a)la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti;
b)lo svolgimento delle attivita' artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c)il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d)lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative;
e)lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria;
f)i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g)lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h)l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
((2-bis.Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal presente articolo.))3.Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a)la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle spe- cie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro-silvo- pastorali, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b)l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione di minerali;
c)la modificazione del regime delle acque;
d)lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e)l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f)l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g)l'uso di fuochi all'aperto;
h)il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4.Il regolamento del parco stabilisce altresi' le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a)del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5.Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6.Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro dell'ambiente, ((. . .)) previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.
2.Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche ((naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali)) proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
a)la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti;
b)lo svolgimento delle attivita' artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c)il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d)lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative;
e)lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria;
f)i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g)lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h)l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
((2-bis.Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal presente articolo.))3.Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a)la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle spe- cie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro-silvo- pastorali, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b)l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione di minerali;
c)la modificazione del regime delle acque;
d)lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e)l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f)l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g)l'uso di fuochi all'aperto;
h)il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4.Il regolamento del parco stabilisce altresi' le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a)del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5.Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6.Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro dell'ambiente, ((. . .)) previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.