comunita' del parco

Art. 10. Comunita' del parco1.La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 2.La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.
In particolare, il suo parere e' obbligatorio:
a)sul regolamento del parco di cui all'articolo 11; b)sul piano per il parco di cui all'articolo 12; c)su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; d)sul bilancio e sul conto consuntivo.
((d-bis) sullo statuto dell'Ente parco)). 3.La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' il proprio regolamento. 4.La Comunita' del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1998
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