valutazione del comportamento degli studenti

Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti1.Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis.Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari.
2.A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. ((4))3.La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.

---------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione".
Entrata in vigore il 16 maggio 2017

Sentenze35


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-06, n. 202302316
    Provvedimento:
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    • ammonizione disciplinare·
    • art. 2043 c.c.·
    • art. 2059 c.c.·
    • carenza di interesse·
    • danno non patrimoniale·
    • giurisprudenza sulla responsabilità amministrativa·
    • ingiustizia del danno·
    • interesse legittimo·
    • motivi di appello·
    • nesso causale·
    • onere della prova·
    • prova del danno·
    • regolamento scolastico·
    • responsabilità civile della pubblica amministrazione·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • risarcimento del danno·
    • voto di condotta

  • 2. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2023-07-21, n. 202301103
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento scolastico·
    • criteri di ammissione alla classe successiva·
    • disabilità e apprendimento·
    • emergenza pandemica e didattica a distanza (DAD)·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • non ammissione alla classe successiva·
    • piano didattico personalizzato (PDP)·
    • risarcimento danni·
    • sospensione del giudizio·
    • valutazione degli alunni·
    • violazione di legge eccesso di potere

  • 3. TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2023-10-09, n. 202301409
    Provvedimento:
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    • art. 4 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122·
    • autonomia delle istituzioni scolastiche·
    • compensazione delle spese di lite·
    • discrezionalità tecnica·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • illogicità manifesta·
    • non ammissione alla classe successiva·
    • prove di recupero·
    • sviamento di potere·
    • valutazione scolastica

  • 4. TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-09-24, n. 202402226
    Provvedimento:
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    • art. 4 d.p.r. n. 122/2009·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • criteri di valutazione·
    • diritto alla valutazione trasparente·
    • diritto all'educazione·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misura cautelare inaudita altera parte·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • non ammissione alla classe successiva·
    • Regolamento sulla valutazione degli alunni·
    • sospensione del giudizio·
    • valutazione scolastica

  • 5. TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2023-09-14, n. 202301290
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese di giudizio·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • danno biologico e non patrimoniale·
    • disparità di trattamento·
    • disturbi specifici di apprendimento·
    • misure compensative e dispensative·
    • motivazione del giudizio·
    • non ammissione all'esame di maturità·
    • piano didattico personalizzato·
    • violazione del diritto all'istruzione
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