TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2023-07-21, n. 202301103
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 01103/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2021, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Università e della Ricerca), in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria
ex lege
in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-del provvedimento dell’8 giugno 2021, reso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto -OMISSIS-, contenente i risultati di fine anno della classe II BS del detto Istituto e, in particolare, il giudizio di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla successiva classe III;
-del verbale del Consiglio della Classe II BS dell’Istituto -OMISSIS-, assunto al prot. n. 6 dell’8 giugno 2021, recante i risultati dello scrutinio finale e in particolare la decisione di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla successiva classe III, unitamente alle proposte di voto relative alle insufficienze da essa riportate;
-del giudizio di non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe successiva;
-della pagella scolastica dell'alunna -OMISSIS-, relativamente alla parte contenente le insufficienze riportate;
-dei registri personali dei docenti della classe, relativi all'anno scolastico 2020/2021, e del registro elettronico;
-di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
e per il risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, agendo in giudizio in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla loro figlia, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe contenenti il giudizio di non ammissione della minore alla classe III dell’Istituto -OMISSIS-, dalla stessa frequentato durante l’anno scolastico 2020/2021.
2. L’impugnativa è affidata ai motivi come di seguito rubricati: “ 1.- Violazione di legge (art.3, comma 1°, legge n. 241/1990;art.2, comma 4° e 8° lett. c), d.P.R. n. 249/1998;legge n. 170/2010;decreto del Ministero dell’Istruzione n. 5669 del 12.7.2011, nonché paragrafi 3, 3.1, 5, 6.4, 6.6 e 7.1, delle relative linee guida;circolare del Ministero dell’Istruzione n. 8 del 6.3.2013;art.4 comma 5° e 6°, art.10 comma 1°, d.P.R. n. 122/2009;art.2, comma 3°, D.L. n. 137/2008 convertito dalla legge n. 169/2008;art. 192 comma 1°, art.193 comma 1°, D.Lgs. n. 297/1994;nota del Ministero dell’Istruzione n. 699 del 6.5.2021;nota del Ministero dell’Istruzione n. 823 del 28.5.2021) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, violazione di circolare o atto interno (decreto del Ministero dell’Istruzione n. 5669 del 12.7.2011, nonché paragrafi 3, 3.1, 5, 6.4, 6.6 e 7.1, delle relative linee guida;circolare del Ministero dell’Istruzione n. 8 del 6.3.2013;nota del Ministero dell’Istruzione n. 699 del 6.5.2021;nota del Ministero dell’Istruzione n. 823 del 28.5.2021), manifesta ingiustizia, sviamento;2.- Violazione di legge (art.4, comma 5° e 6°, d.P.R. n. 122/2009;art.2, comma 3°, D.L. n. 137/2008 convertito dalla legge n.169/2008;art. 192, comma 1° e 7°, art.193, comma 1°, D.Lgs. n. 297/1994) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento;3.- Violazione di legge (art.4, comma 5° e 6°, d.P.R. n. 122/2009;art. 2, comma 3°, D.L. n.137/2008 convertito dalla legge n. 169/2008;art. 192 comma 1°, art. 193 comma 1°, D.Lgs. n.297/1994;art.3, comma 1°, legge n.241/1990) ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di motivazione, carente istruttoria, illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento;4.- Violazione di legge (art.79, comma 3°, Regio Decreto n.653 del 4.5.1925;art.6, comma 2°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007;art.2, comma 1°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000;art.4, comma 5° e 6°, D.P.R. n.122/2009;art.2, comma 3°, D.L. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008;art.192 comma 1°, art.193 comma 1°, d.lgs. n. 297/1994) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, carente istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, violazione di circolare (art.6, comma 2°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.92 del 5.11.2007;art.2, comma 1°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 2.5.2000), manifesta ingiustizia, sviamento;5.- Violazione di legge (art. 79, comma 3°, Regio Decreto n. 653 del 4.5.1925;art.6, comma 2°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 92 del 5.11.2007;art.2, comma 1°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 2.5.2000;art.4, comma 5° e 6°, D.P.R. n.122/2009;art. 2, comma 3°, D.L. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008;art.192 comma 1°, art.193 comma 1°, D.Lgs. n.297/1994) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, disparità di trattamento, violazione di circolare (art.6, comma 2°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 92 del 5.11.2007;art. 2, comma 1°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 2.5.2000), manifesta ingiustizia, sviamento;6.- Violazione di legge (art.4, comma 5° e 6°, d.P.R. n.122/2009;art. 1, comma 2°, d.lgs. n. 62/2017;artt. 2.1 e 7.6 della Carta dei servizi scolastici allegata al d.P.C.M. 7.6.1995;art.13, comma 5°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 90 del 21.5.2001;art. 6, comma 1° e 3°, ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 92 del 5.11.2007;art.2, comma 3°, D.L. n.137/2008 convertito dalla legge n. 169/2008;art. 192 comma 1°, art.193 comma 1°, D.Lgs. n. 297/1994) ed eccesso di potere per erronea presupposizione, errore sui presupposti, mancata predeterminazione dei criteri di ammissione alla classe successiva, mancanza di idonei parametri di riferimento, illogicità e irragionevolezza, violazione di circolare o atto interno (artt. 2.1 e 7.6 Carta dei servizi scolastici allegata al d.P.C.M. 7.6.1995;art. 13, comma 5°, ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 90 del 21.5.2001;art.6, comma 1° e 3°, ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 92 del 5.11.2007), manifesta ingiustizia, sviamento ”.
I ricorrenti premettono che la minore risulta affetta da una -OMISSIS- (-OMISSIS-) certificata dalla locale Azienda sanitaria locale, consistente in -OMISSIS-. Questo suo stato di difficoltà ha reso necessaria la redazione, da parte della scuola, di un apposito piano didattico personalizzato (p.d.p.) a sostegno dell’apprendimento. E in tale contesto giuridico-fattuale il giudizio di non ammissione presterebbe il fianco a molteplici censure di illegittimità sia per violazione di legge che sotto l’aspetto dell’eccesso di potere.
In estrema sintesi, i provvedimenti in epigrafe sarebbero anzitutto immotivati, non essendo stato verificato ed escluso che le insufficienze riportate siano imputabili alle -OMISSIS- della studentessa, con la conseguente violazione di tutte le norme di settore poste a tutela degli alunni con -OMISSIS-. Inoltre il Consiglio di classe non avrebbe tenuto conto delle particolarità dell’anno scolastico 2020/2021, contrassegnato dalla nota pandemia, né avrebbe applicato le misure e gli strumenti programmati nel piano didattico personalizzato redatto nei confronti della ragazza, così privandola della possibilità di esprimersi al meglio nonostante le sue già difficili condizioni.
Sotto altra angolatura i ricorrenti hanno rappresentato l’inattendibilità del giudizio di non ammissione in quanto frutto di una valutazione durata a loro dire poco più di 4 minuti e per giunta intervenuta in applicazione di criteri di giudizio formati allorquando l’anno scolastico era ormai già in corso di svolgimento.
I ricorrenti hanno pure contestato le modalità di svolgimento delle verifiche nelle materie dell’inglese e del diritto ed economia, puntualizzando che il corpo docenti avrebbe perseguito la precisa intenzione di punire l’alunna mediante l’attribuzione di voti immeritati (in particolare un 4 conseguito in diritto ed economia), che avrebbero irrimediabilmente inciso sulla sua bocciatura finale.
A corredo dell’impugnativa è stata proposta anche una domanda risarcitoria dei danni patrimoniali e non (morali, esistenziali e biologici) che i ricorrenti avrebbero risentito a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
3. Con decreto presidenziale n. 371/2021 è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche nell’insussistenza del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza a suo tempo rappresentato dai ricorrenti.
4. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio in vista dell’udienza cautelare dell’8.09.2021 contestando la ricostruzione fattuale proposta dai ricorrenti e precisando, in sintesi, che: i) nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 nessuna problematica sarebbe stata sollevata in merito alle misure e agli strumenti del piano didattico personalizzato dell’alunna;ii) le valutazioni e la verifica dell’apprendimento nelle singole discipline avrebbero tenuto conto del contenuto di tale p.d.p.;iii) le insufficienze maturate dall’alunna non sarebbero legate alla suo stato di -OMISSIS- o alla didattica a --OMISSIS- (d.a.d.), ma esclusivamente all’impegno dell’allieva e alle conoscenze da questa effettivamente acquisite nel corso dell’anno;iv) il Collegio docenti non avrebbe adottato dei nuovi criteri di ammissione alle classi successive ma avrebbe semplicemente riesaminato (confermandoli) quelli già vigenti, comunque intervenuti prima del giudizio finale e pure pubblicati nel sito della scuola;v) la bocciatura della minore sarebbe dipesa dall’elevato numero di materie insufficienti, situazione in presenza della quale i criteri di ammissione non consentivano la sospensione del giudizio in vista dell’esame di superamento del debito formativo imponendo, viceversa, un giudizio di immediata non ammissione alla classe successiva.
5. Con ordinanza cautelare n. 402/2021 il Tribunale ha indi rigettato la domanda di sospensiva ritenendo assente l’elemento del fumus boni iuris.
6. L’alunna ha pertanto ripetuto il II anno scolastico accedendo, infine, senza debiti formativi, alla III classe dell’Istituto -OMISSIS- frequentata anche nell’attualità.
7. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 19.4.2023 la parte ricorrente ha precisato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito, ribadita pure nel corso della detta udienza pubblica, all’esito della quale la causa è stata però rinviata ad una nuova udienza di trattazione davanti alla istituenda Quarta sezione del Tribunale, alla quale nelle more è stata devoluta la competenza in materia di istruzione scolastica.
8. In vista della nuova udienza di trattazione fissata per il 13.7.2023 la sola ricorrente ha dimesso un’ulteriore memoria ribadendo la fondatezza delle proprie conclusioni e al contempo confutando le argomentazioni rassegnate dall’Amministrazione scolastica.
9. Alla detta udienza pubblica la causa, discussa come da verbale in atti, è stata infine assunta in decisione.
DIRITTO
10. Preliminarmente il Collegio deve prendere atto della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito, nonostante sia acclarato il fatto che, nelle more del giudizio, la minore ha nuovamente frequentato la seconda classe del medesimo Istituto professionale che ne aveva decretato la bocciatura, risultando poi pure ammessa al prosieguo del suo percorso di studi.
Infatti depone per la sussistenza dell’interesse ad agire la dichiarazione espressa resa in tal senso dalla parte ricorrente e anche il fatto stesso della proposizione di un’istanza risarcitoria per il ristoro dei pregiudizi asseritamente patiti a causa dei provvedimenti in epigrafe (cfr. l’art. 34, comma 3°, del cod. proc. amm.).
11. Ciò premesso, il ricorso va rigettato nell’infondatezza sia dell’azione di annullamento che di quella risarcitoria.
12. Con il primo motivo di impugnativa i ricorrenti deducono la violazione di legge e delle circolari ministeriali, nonché l’eccesso di potere sotto pressoché tutte le figure sintomatiche, osservando che il Consiglio di classe avrebbe dovuto verificare ed escludere che le insufficienze didattiche riportate dall’alunna fossero imputabili alla sua patologia e alle difficoltà legate alla d.a.d.. E tale omessa valutazione renderebbe complessivamente inattendibile il giudizio finale di non ammissione.
Sotto altro profilo viene rilevato che le carenze che hanno determinato la bocciatura contestata nel presente giudizio dipenderebbero proprio dalla patologia della minore e dalle condizioni di contesto. Difatti, per un primo aspetto, in occasione delle verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico non sarebbero state applicate le misure compensative e dispensative individuate dal piano didattico personalizzato -che peraltro non risulterebbe sottoscritto da tutti gli insegnanti-, con precipuo riguardo all’utilizzazione degli schemi e delle mappe ivi previste. E questo avrebbe comportato la violazione delle norme che prevedono adeguati percorsi individualizzati per l’alunno con -OMISSIS-. Oltretutto il Consiglio classe non avrebbe monitorato l’efficacia delle misure del p.d.p..
Da altro (secondo) aspetto, sarebbero state violate le norme poste a disciplina delle valutazioni degli alunni nel contesto dell’emergenza epidemiologica, così ingenerandosi una disparità di trattamento rispetto agli alunni dell’anno scolastico 2019-2020, per i quali sarebbe intervenuta una promozione generalizzata.
Le ragioni della ricorrente non sono condivise dal Collegio.
12.1. Occorre anzitutto rilevare che ai sensi dell’art. 4, comma 5°, del d.P.R. n. 122/2009, contenente la disciplina della valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado, “ sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione di comportamento non inferiore a sei decimi e […] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.. .”.
Il successivo sesto comma del medesimo articolo prevede, a sua volta, che nello scrutinio finale il Consiglio di classe può sospendere il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline e l’alunno dovrà sostenere, in questo caso, entro la fine dell’anno scolastico o comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, una prova di recupero per ciascuna delle materie insufficienti, potendo conseguire la promozione solo se lo stesso consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, accerti il recupero di tutte le carenze formative.
Da queste norme si ricava la regola generale per cui l’ammissione alla classe successiva dipende unicamente dal livello di preparazione oggettivamente raggiunto dallo studente, sicché il dato del suo rendimento scolastico e della preparazione dimostrata nelle varie materie oggetto di insegnamento funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione del Consiglio di classe in fase di scrutinio finale.
E invero, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che il giudizio di non ammissione alla classe scolastica successiva, sebbene percepibile dall'interessato come un provvedimento afflittivo, non ha affatto carattere sanzionatorio bensì finalità educative e formative, sostanziandosi nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare tali lacune di apprendimento nell'interesse specifico dell'alunno (vd. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 194/2013;T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1287/2012).
12.2. Questi principi sono applicabili anche agli alunni affetti da difficoltà specifiche di apprendimento, per i quali è stato precisato essere “ interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto.
Per ciascun alunno affetto da -OMISSIS-, gli istituti scolastici sono quindi tenuti a predisporre, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 5669 del 2011 e delle linee guida allegate a tale decreto, un documento (che può assumere la forma di piano didattico personalizzato-PDP) in cui debbono essere indicate le misure compensative e dispensative che si intendono attuare” (così C.d.S., n. 9448/2022. Nello stesso senso vd. T.A.R. Lombardia, n. 1324/2023 e n. 269/2020).
12.3. Nel caso all’odierna attenzione del Tribunale il verbale di scrutinio finale n. 6 dell’8.6.2021, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, contiene una motivazione congrua e completa riguardo alla decisione di non ammissione che è oggetto di contestazione. Da esso emergono infatti insufficienze gravi in almeno tre materie e ulteriori insufficienze in altri due insegnamenti. E in forza di tanto il Consiglio di classe ha dovuto prendere atto del fatto che “ la studentessa ha partecipato alle attività didattiche in modo passivo e inadeguato, utilizzando un metodo di studio poco efficace. L’impegno e l’applicazione sono risultati inadeguati e discontinui. Nel corso dell’anno scolastico ha maturato un grado di conoscenza inadeguato in diverse discipline. Le sue competenze di base e professionali sono carenti. Il Consiglio di classe, constatata quindi l’insufficiente preparazione complessiva e il non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti e necessari per accedere alla successiva fase di studi, delibera all’unanimità la non ammissione dell’allieva alla classe successiva” .
I voti riportati in decimi, al termine del secondo periodo di studi, sono i seguenti: educazione civica 6;matematica 3;scienza informatica 6;scienze integrate 5;scienze motorie e sportive 6;seconda lingua straniera-spagnolo 6;lingua inglese 4;lingua e letteratura italiana 4;diritto ed economia 4;storia 6;geografia 6;laboratorio servizi socio sanitario 6;religione cattolica ottimo.
Alla luce di quanto sopra esposto, riguardo al primo punto delle doglianze contenute nel ricorso relative alla presunta carenza di motivazione e di istruttoria del giudizio di non ammissione, appare evidente che l'esito negativo sia stato deliberato dal Consiglio di classe -peraltro all'unanimità- sulla base dei voti finali attribuiti, dai quali è possibile evincere un numero considerevole di insufficienze relative a materie fondamentali come la matematica, le scienze integrate (fisica, chimica e biologia), l’italiano, l’inglese, il diritto ed economia.
La decisione di non ammettere la studentessa alla classe successiva risulta dunque assunta all’esito della valutazione del suo percorso scolastico e del livello di preparazione raggiunto, nonché sulla constatazione di fatto che l’alunna non ha conseguito la sufficienza in tutte le materie: e ciò costituisce di per sé causa ostativa (nel senso precisato nei precedenti paragrafi 12.1. e 12.2.) al passaggio alla classe successiva, indipendentemente dai risultati conseguiti nelle altre discipline.
In proposito va solo aggiunto che, in linea generale, il sindacato del Giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche Amministrazioni è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità manifesta del provvedimento ricavabile dalla sua motivazione. Ma nel caso di specie la motivazione di cui s’è dato conto in pregresso si sottrae da tali censure.
Analogamente è a dirsi per le valutazioni numeriche espresse dai singoli documenti e dal Consiglio di classe. Un costante orientamento giurisprudenziale ha infatti sancito che i giudizi conclusivi di un corso di studi di istruzione secondaria “si considerano adeguatamente motivati anche laddove gli stessi siano fondati su voti numerici, attribuiti in base ai criteri predeterminati, senza che siano necessari ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che il voto vale a garantire la trasparenza della valutazione ” (C.d.S., VI, n. 2325/2020).
I provvedimenti impugnati resistono pertanto alle doglianze di difetto di istruttoria e di motivazione nonché di errore sui presupposti formulate dai ricorrenti.
12.4. Non sussiste alcuna illegittimità/inattendibilità del giudizio di non ammissione nemmeno in relazione all’asserita correlazione fra le insufficienze conseguite dall’alunna e, da un lato, le sue -OMISSIS- certificate, dall’altro, la sussistenza, per l’anno scolastico 2020/2021, dello stato di emergenza pandemica.
12.4a. Quanto al primo rilievo va anzitutto osservato che il Consiglio di classe ha effettivamente elaborato un piano didattico personalizzato a beneficio della figlia dei ricorrenti (cfr. i docc. nn. 1 e 2 dep. dall’Amministrazione intimata).
Tale piano risulta approvato dal corpo docente nella seduta del 17.11.2020 -attraverso la sottoscrizione del solo insegnante coordinatore, resasi necessaria per motivi di salute e sicurezza dovuti alla pandemia da Covid 19-, e poi comunicato alla famiglia della minore che non nega di averlo ricevuto, né comprova di aver mai sollevato criticità in merito alla sussistenza, consistenza ed efficacia delle misure e degli strumenti contenuti nel p.d.p..
Ebbene, l’Amministrazione resistente ha rilevato che l’intero corpo docente, nel valutare il rendimento della minore, avrebbe applicato le misure e gli strumenti previsti dal p.d.p. durante tutte le fasi del percorso di insegnamento e/o di apprendimento. In particolare sarebbe stato garantito l’“ utilizzo di mediatori didattici (mappe concettuali, schemi, tabelle) preventivamente concordati con l'insegnante ” e “ nelle verifiche orali, lasciare il tempo per la rielaborazione mentale e, in caso di difficoltà, far utilizzare le mappe e gli schemi prodotti dalla studentessa ”. È stato inoltre messo in chiaro che vi è stato un continuo monitoraggio sia da parte dei singoli docenti che del Consiglio di classe durante le lezioni, le prove di verifica e le successive valutazioni. E dal verbale n. 6 dell’8.6.2021 (doc. n. 3, dep. dall’Amministrazione), relativo allo scrutinio finale, emerge in effetti la raccomandazione del Dirigente scolastico di valutare gli studenti con bisogni educativi speciali nel rispetto del p.d.p..
A fronte di tanto la parte ricorrente non ha indicato puntualmente gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative che, pur previste dal piano, sarebbero state omesse, limitandosi a dedurre genericamente che all’alunna non sarebbe stato permesso di utilizzare gli schemi e le mappe previste dal piano, senza però fornire più precise specificazioni di tempo e di luogo in ordine a tali pretese omissioni.
L’esito della valutazione della ricorrente nell’anno scolastico in considerazione, in assenza di puntuali e comprovati rilievi sul punto della mancata attuazione delle misure previste dal p.d.p., non poteva dunque essere diverso da quello ritenuto corretto e che infine è stato assunto dall’Istituto scolastico, non potendosi istituire alcun automatismo causale fra il conseguimento di insufficienze e l’asserita mancata applicazione delle misure previste dal p.d.p..
E del resto è dirimente richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa, che nell’evidenziare come lo scopo della normativa posta a tutela dello studente con -OMISSIS- sia quello di garantire il suo successo formativo e non l’acceso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento raggiunto, ha comunque concluso nel senso che “ la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico da parte dell’istituto non costituiscono sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore: se lo studente non è in possesso di una adeguata preparazione per proseguire con profitto il percorso di studi, il giudizio di non ammissione è comunque corretto, salva l’eventuale responsabilità della scuola per le proprie omissioni e salva la possibilità per gli interessati di agire in giudizio nel corso dell’anno scolastico per costringere la scuola stessa ad adottare prontamente le misure ritenute necessarie” (così cit. T.A.R. Lombardia, n. 269/2020).
È stato altresì chiarito che “ anche l’eventuale inosservanza parziale del piano didattico personalizzato non può di per sé inficiare la validità della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva. In particolare, se si lamenta che la mancata o insufficiente predisposizione di misure di sostegno o compensative abbia impedito all’alunno di conseguire la sufficienza nelle materie interessate, l'accoglimento della doglianza non può avere quale conseguenza l'ammissione alla classe superiore. Questo perché l'interessato (rispetto al quale il consiglio di classe ha riscontrato che “…gravi ed estese lacune e deficienze nella preparazione espresse dalle insufficienze riportate nella maggioranza delle discipline, non recuperabili né con lo studio autonomo né con la partecipazione ad attività integrative, e tali da pregiudicare certamente gli apprendimenti previsti per la classe successiva…”) è stato ritenuto pivo delle basi adeguate per sopportare un programma di studi verosimilmente più pesante. In questi casi non può invocarsi un provvedimento giudiziario che promuova alla classe superiore uno studente che, eventualmente anche per "colpa" dell'istituto scolastico, non sia in possesso della preparazione adeguata (TAR Marche, I, 15.12.2016, n. 718)” (cfr. T.A.R. Lazio, n. 12216/2017) .
Da qui l’infondatezza delle censure dei ricorrenti, affidatisi in definitiva a rilievi astrattamente declamatori, come tali destituiti di prova e che in ogni caso lasciano immutato il giudizio di insufficienza della preparazione complessiva dell’alunna, giudizio di per sé solo in grado di inibirle l’accesso alla classe successiva.
12.4b. Né è condivisibile la doglianza che imputa all’Amministrazione di non aver adeguatamente soppesato il contesto pandemico entro il quale si è svolto anche l’anno scolastico 2020/2021.
In particolare nel primo motivo si evidenzia che il Consiglio di classe, nel verbale n. 6 dell’8.6.2021 relativo allo scrutinio finale, non avrebbe tenuto conto della particolarità dell’anno scolastico 2020/2021, condizionato dalla nota pandemia, né avrebbe dimostrato che le carenze non sarebbero legate alle difficoltà legate alla didattica a distanza (d.a.d.). Inoltre si asserisce che le note del Ministero dell’Istruzione n. 699 del 6.5.2021 e n. 823 del 28.5.2021, poste a fondamento delle valutazioni periodiche e finali nelle classi del primo e secondo ciclo di istruzione caratterizzate dall’emergenza epidemiologica, avrebbero imposto di tenere in considerazione le difficoltà incontrate dagli alunni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, oltreché la complessità del processo di apprendimento maturato in tale contesto di emergenza epidemiologica in rapporto alle condizioni personali dell’alunno.
Sennonché, come emerge dal verbale del Collegio dei docenti n. 9 del 18.5.2021 (cit. doc. n. 3), il Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato dalla minore ha in effetti analizzato e discusso la nota del Ministero dell’Istruzione n. 699 del 6.5.2021, richiamando gli adempimenti e le indicazioni operative per lo svolgimento degli scrutini finali dell’anno scolastico 2020/2021, ed evidenziando l’importanza di valorizzare le note positive piuttosto che le carenze, nella superiore considerazione per cui l’esperienza e le attività svolte nel lungo periodo di pandemia hanno permesso in ogni caso l’acquisizione di competenze importanti da parte degli studenti. È stato poi raccomandato ai docenti (in particolare) che la valutazione degli studenti riflette l’attività didattica effettivamente svolta sia in presenza che a distanza.
Risulta quindi attribuita la debita importanza alla nota ministeriale n. 699 del 6.05.2021, richiamata nel citato verbale. E i ricorrenti, sui quali incombeva il relativo onere probatorio, non hanno dimostrato i fatti posti a fondamento delle loro tesi, vale a dire che le insufficienze sarebbero imputabili allo stato di emergenza epidemiologica riferibile all’a.s. 2020-2021.
Del resto la richiamata circolare del Ministero dell’Istruzione 823 del 28.5.2021, avente ad oggetto la “ Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell’a. s. 2020/2021 ”, non risulta affatto disattesa: essa impone, a pag. 2, di considerare le condizioni personali e di contesto nonché l’insegnamento prestato, non senza però aggiungere che comunque “ andranno valutati - come sempre - gli apprendimenti di ciascuno, considerando le condizioni personali e di contesto, l’insegnamento prestato ”.
L’emergenza pandemica, dunque, non avrebbe potuto consentire all’Amministrazione di promuovere alcuno studente indipendentemente dal rendimento dallo stesso conseguito, e questo dato differenzia sostanzialmente l’annata in considerazione rispetto al 2019-2020, caratterizzata dall’improvviso manifestarsi della pandemia e dalla sostanziale impreparazione delle strutture amministrative a fronteggiare tale situazione eccezionale: conseguentemente, non sussiste alcuna forma di disparità di trattamento nella divergenza delle situazioni di fatto e di diritto che i ricorrenti pretendono di porre in comparazione.
12.5. Per quanto complessivamente esposto il primo motivo è infondato.
13. Anche il secondo mezzo non può essere accolto.
Parte ricorrente desume l’inattendibilità del giudizio di non ammissione dalla tempistica, a suo dire ridotta, che il Consiglio di classe avrebbe dedicato allo scrutinio di ciascuno studente: in tal senso si assume infatti che i 22 alunni da scrutinare, essendo sono stati valutati in soli 108 minuti, sarebbero stati giudicati in poco più di 4 minuti ciascuno.
L’argomentazione è fallace assumendo per vero il fatto, tuttavia indimostrato, che ciascuno degli studenti da scrutinare sia stato valutato con la medesima tempistica.
Essa è comunque infondata atteso che, come ha correttamente evidenziato la difesa erariale, lo scrutinio finale è stato condotto utilizzando procedure informatiche che hanno consentito di acquisire gli elementi informativi in una dimensione chiara e completa della situazione di apprendimento di ogni studente, alla luce dei relativi criteri deliberati in sede collegiale. L’uso del registro elettronico e della piattaforma digitale ha cioè agevolato lo svolgimento dello scrutinio finale, offrendo al Consiglio di classe l’opportunità di soffermarsi sui casi problematici dedicando ad essi più tempo di discussione rispetto alle situazioni di profitto prive di criticità.
Non è quindi corretto, in ogni caso, formulare una media temporale identica per ciascuno studente, giacché situazioni di profitto differenti richiedono un’attenzione diversa proprio alla luce delle situazioni peculiari e di contesto dello studente.
È poi dirimente osservare che, secondo una pacifica giurisprudenza, i tempi impiegati per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico -ma lo stesso vale per gli scrutini scolastici- non sono sindacabili in assenza di un’apposita predeterminazione dei tempi medi da dedicare a ciascun candidato (cfr. T.A.R. Toscana, n. 1392/2022). E in proposito i ricorrenti nulla hanno dedotto.
La censura è pertanto radicalmente infondata.
14. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno rilevato che il Corpo docenti avrebbe ingiustificatamente voluto punire l’alunna attribuendole voti immeritati che avrebbero inciso irrimediabilmente sulla sua bocciatura.
La tesi non merita sèguito.
Infatti nell’unico caso citato in proposito nel corpo del ricorso è accaduto che, pur a fronte di una media di 4,75 conseguita nella materia del diritto ed economia, il voto finale sia stato arrotondato in difetto (voto 4) e non in eccesso (voto 5).
Il fatto è però che, da un lato, il conseguimento di un cinque attesta comunque una insufficienza, e dall’altro lato tale insufficienza si è accompagnata ad altre quattro insufficienze in altre materie o gruppi di materie.
Sicché anche una valutazione di insufficienza asseritamente non grave ( id est: un 5 in diritto ed economia) non avrebbe comunque modificato l’esito della valutazione finale in presenza di altri due 5 in scienze integrate ed italiano, di un 3 in matematica e di un 4 nella lingua inglese.
Dagli atti di causa non emerge pertanto alcuna aprioristica volontà del Consiglio di classe di penalizzare l’alunna: il Consiglio di Classe ha solo negativamente apprezzato la sua idoneità a frequentare la classe successiva, valutando che la ripetizione della classe seconda sarebbe stata la soluzione migliore per l’alunna. E questo, come si è visto, a prescindere dal dato meramente aritmetico derivante dalla media dei voti conseguiti in diritto ed economia.
15. Con la quarta e quinta censura, avvinte da affinità tematica, i ricorrenti hanno altresì dedotto l’esiguità del numero di verifiche nella materia della lingua inglese e il carattere non ravvicinato di quelle nell’insegnamento di diritto ed economia, mettendo altresì in rilievo che nessuna verifica né di inglese nè di diritto ed economia sarebbe stata svolta (rispettivamente) dopo il 19.5.2021 e il 22.5.2021, così consolidandosi la situazione di grave insufficienza della minore alla quale non sarebbe stato consentito di recuperare il debito formativo accumulato.
Le critiche sono infondate.
15.1. Invero, dal documento della programmazione redatto dal Consiglio di classe per l’a.s. 2020-2021 in relazione alla lingua inglese si evince che, nel secondo quadrimestre, il numero delle verifiche e/o valutazioni è stato fissato in un minimo di tre tra “ compiti tradizionali, interrogazioni, prove comuni per classi parallele, test di vocaboli/verbi e listening test” (cfr. doc. n. 6, dep. dall’Amministrazione). Pertanto le prove considerate nel numero di programmazione riguardano il numero complessivo delle verificche somministrate tra scritto e orale.
Ebbene l’Amministrazione resistente, con l’allegato n. 10 contenente il registro elettronico riportante i voti conseguiti dalla ricorente in ciascuna disciplina, ha dimostrato che nel secondo periodo l’alunna è stata sottoposta a 4 prove (una in data 5.3.2021;due in data 9.4.2021;e infine un’altra il 19.5.2021), e tanto basta a determinare la congruità del numero delle valutazioni tenuto conto di quanto previsto nella programmazione del Consiglio di classe.
15.2. Riguardo al rilievo per cui nella materia del diritto ed economia la minore non sarebbe stata sottoposta a verifiche ravvicinate, con la conseguente necessità di doversi preparare su di una porzione di programma più ampia, è sufficiente rilevare che, stando sempre al registro di classe (cfr. il cit. doc. n. 10), nel secondo periodo la ricorrente è stata sottoposta a quattro prove, tre delle quali si sono svolte rispettivamente il 7.5.2021, il 13.5.2021 e il 22.5.2021, dunque a distanza di poco più (o poco meno) di una settimana l’una dall’altra e questo proprio per darle la possibilità di colmare le sue carenze: i rilievi del quarto mezzo sono dunque, sotto questo aspetto, smentiti dai divergenti dati fattuali.
Tra la verifica del 7.5.2021 e quella, precedente, del 19.2.2021, sono invece intercorsi poco più di due mesi, ma questa circostanza non è né ingiustificata né di per sé idonea a provare l’illegittimità del provvedimento di non ammissione, anche avuto riguardo al fatto che si sensi dell’art. 1, comma 7°, del d.P.R. n.122/2009, invocato dalla parte ricorrente, la valutazione degli alunni deve essere effettuata nei diversi momenti del loro percorso scolastico, e dunque è del tutto coerente che ci sia stata una prova all’inizio del secondo periodo di valutazione e poi ulteriori verifiche intermedie verso la fine dell’anno scolastico.
Donde l’infondatezza dei rilievi di cui al quarto mezzo.
15.3. Parimenti infondate sono le doglianze di cui al quinto mezzo, con le quali i ricorrenti hanno rilevato che i docenti di inglese e di diritto ed economia non avrebbero svolto verifiche dopo il 22.5.2021, così precludendo alla minore di raggiungere la sufficienza in tali insegnamenti.
Tuttavia tanto per l’inglese quanto per il diritto ed economia l’Amministrazione scolastica, nell’approssimarsi della fine del secondo periodo di valutazione, ha svolto un numero di verifiche adeguato -tre per ciascuna materia-, così consentendo alla ricorrente di tentare il recupero delle insufficienze sino ad allora maturate. Purtroppo ciò non è accaduto e, viste le medie al tempo conseguite dalla ricorrente (ossia 4,7 in diritto ed economia al 22.5.2021;e 4 in inglese al 19.5.2021), e considerato il numero di prove sino a quel punto sostenute (4 per ciascuna delle due materie), non vi era più alcuna necessità di sottoporre la studentessa ad ulteriori verifiche dall’esito comunque incerto e dunque, potenzialmente, anche peggiorativo.
Da qui l’infondatezza dei rilievi dei ricorrenti.
16. Non è fondato nemmeno il sesto ed ultimo motivo, che introduce la censura di tardività dell’adozione dei criteri di ammissioni alle classi successive, deliberati solo in data 18.1.2021 vale a dire ad anno scolastico in corso ed a primo quadrimestre praticamente concluso. A detta della parte ricorrente siffatta tempistica configurerebbe una violazione di legge -in specie delle ordinanze del Ministero dell’Istruzione nn. 90 e 92 (rispettivamente) del 21.5.2001 e del 5.11.2007-, nonché un eccesso di potere dedotto in diverse figure sintomatiche.
La doglianza non ha pregio.
16.1. Occorre anzitutto osservare che la normativa richiamata dalla parte ricorrente non fissa termini perentori alla scadenza dei quali possa configurarsi una fattispecie di tardività nell’adozione dell’atto in considerazione.
Difatti l’ordinanza ministeriale n. 90/2001, per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta negli Istituti di Istruzione secondaria superiore, afferma semplicemente che “ nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione…” (art. 13, comma 5°). E l’ordinanza ministeriale n. 92/2007 si limita alla previsione generale per cui “ il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale ” (art. 6, comma 1°), aggiungendo che “ per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero” (art. 6, comma 3°).
In assenza dell’espressa fissazione di un termine per l’esercizio dell’azione amministrativa non può sostenersi la violazione del detto paradigma normativo, che si limita a introdurre il principio per cui in sede di scrutinio finale i criteri di valutazione delle insufficienze eventualmente riportate dagli studenti devono essere “preventivamente stabiliti” . E così è stato anche a voler considerare il solo verbale n. 6 del 18.1.2021, che ha appunto approvato i criteri di ammissione alla classe successiva ben prima dello scrutinio finale dell’8.6.2021.
16.2. Non è fondata nemmeno la censura di eccesso di potere sotto i plurimi vizi sintomatici divisati dalla parte ricorrente.
16.2a. Da una prima angolatura non può sostenersi che l’alunna, nell’anno scolastico in considerazione, non sarebbe stata in grado di conoscere preventivamente il “metro” con il quale sarebbe stata valutata.
Così argomentando i ricorrenti confondono, erroneamente, i criteri di valutazione degli apprendimenti afferenti alle diverse discipline e facenti parte integrante del piano triennale dell’offerta formativa -deliberato nelle sedi collegiali all’inizio del triennio di riferimento (2019-2022) e pubblicato nel sito internet della scuola a beneficio degli utenti del servizio scolastico-, con i criteri di ammissione alla classe successiva, questi ultimi necessari al fine di orientare il Collegio dei docenti nella valutazione finale delle classi intermedie del primo e secondo ciclo d’istruzione (sul punto cfr. la pronuncia del T.A.R. Puglia, n. 1346/2021).
Da qui l’infondatezza dei rilievi della parte ricorrente.
Non senza osservare che in ogni caso anche i criteri di ammissione alla classe successiva di insegnamento erano noti atteso che, come si evince dal verbale n. 6 del 18.1.2021, la delibera che li ha approvati è stata sin da subito “ pubblicata nel registro elettronico” (vd. doc. n. 8, dep. dall’Avvocatura di Stato).
E tale verbale ha pure messo in evidenza come tali criteri fossero comunque “ in linea con quanto deliberato negli anni scorsi” , circostanza che svuota completamente di contenuti la censura di mancata conoscenza dedotta nel sesto motivo di ricorso.
16.2b. È infondata la stessa tesi per cui il Consiglio di classe non avrebbe valutato l’alunna in base a criteri determinati prima dell’avvio dell’anno scolastico e, come tali, sinonimo di garanzia e imparzialità di giudizio.
La tesi incorre nel medesimo vizio di prospettazione consistente nella mancata distinzione dei criteri di valutazione degli apprendimenti afferenti alle diverse discipline rispetto ai criteri di ammissione alla classe successiva.
Ma il punto è che i ricorrenti non chiariscono gli esatti termini dell’asserita parzialità di giudizio addebitata all’Amministrazione la quale, visti i risultati dell’alunna a conclusione del secondo quadrimestre, non ha potuto far altro che inibirle l’accesso alla classe successiva.
Infatti dai criteri di ammissione contenuti nella delibera allegata al verbale del 18.1.2021 (cfr. doc. 7 dep. dall’Amministrazione) si evince che se:
“ 1. lo studente è valutato dal Consiglio di classe con 1 o 2 discipline insufficienti. In tal caso il giudizio è sospeso;
2. lo studente è valutato dal Consiglio di classe con 4 discipline insufficienti. In tal caso il giudizio è di non ammissione alla classe successiva;
3. lo studente è valutato dal Consiglio di classe con 3 discipline insufficienti . In tal caso il giudizio, prestata particolare attenzione agli elementi di positività e/o negatività del percorso scolastico (impegno, partecipazione, precedenti esiti, verifiche intermedie dopo i recuperi in corso d’anno) può essere di sospensione o di non ammissione alla classe successiva con decisione del Consiglio di classe”.
Con cinque insufficienze la minore non poteva dunque essere ammessa alla classe successiva.
E ciò esclude l’inattendibilità della valutazione finale.
17. In conclusione, tutte le esaminate censure sono da ritenersi infondate e conseguentemente è pure infondata la domanda risarcitoria in difetto di adeguata allegazione e prova dei relativi elementi costituitivi e comunque in assenza dell’elemento dell’ingiustizia del danno.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
18. In considerazione delle peculiarità della materia e della natura degli interessi coinvolti devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.