(accertamenti sanitari)

Art. 5.(Accertamenti sanitari)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermita' puo' essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la idoneita' fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Entrata in vigore il 27 maggio 1970
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