Art 1

Art. 1.1.Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1992

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