Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni

Art. 9.Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni1.Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
b)all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto:
«Art. 119 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.».
«Art. 120 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;
d) articoli da 18a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
e) art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
g) art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
h) art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. A decorrere dalla data di cui all'art. 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».
Entrata in vigore il 13 dicembre 2012
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