(agevolazioni per gli investimenti innovativi)
Art. 6.(Agevolazioni per gli investimenti innovativi)1.In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 e' concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato. 2.Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993. 3.Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunita' europee. 4.Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere conesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire. 5.Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilita' di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399/1987, (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1987) recante "Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria":
"Art. 1. - I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonche' di:
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo lavorazione montaggio, manipolazione, controllo, trasporto magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali e mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi ne' per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non puo' superare il venticinque per cento del contributo totale.
3. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commmercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.
L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.
7. Le domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono confermate".
399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilita' di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399/1987, (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1987) recante "Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria":
"Art. 1. - I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonche' di:
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo lavorazione montaggio, manipolazione, controllo, trasporto magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali e mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi ne' per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non puo' superare il venticinque per cento del contributo totale.
3. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commmercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.
L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.
7. Le domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono confermate".