Art 2
Art. 2.1.Sulla quota dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 e' dovuto, a decorrere dal 1 dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo e' recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attivita' a decorrere dal 1 dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma e' trattenuta in sede di pagamento dell'indennita' di buonuscita.
2.Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1 dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1 dicembre 1994 sara' effettuato nel mese di gennaio 1995.
3.Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1 dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo e' determinato con riferimento alla quota dell'indennita' integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed e' trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita.
4.Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria.
5.Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennita' integrativa speciale sara' computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1 dicembre 1994.
Nota all'art. 2:
- La legge n. 1368/1965 reca: "Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita".
2.Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1 dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1 dicembre 1994 sara' effettuato nel mese di gennaio 1995.
3.Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1 dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo e' determinato con riferimento alla quota dell'indennita' integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed e' trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita.
4.Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria.
5.Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennita' integrativa speciale sara' computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1 dicembre 1994.
Nota all'art. 2:
- La legge n. 1368/1965 reca: "Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita".