ministero dell'istruzione e del merito
Art. 6. Ministero dell'istruzione e del merito1.Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.
2.Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b)all'articolo 50 ((, comma 1)):
1) ((...)) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) ((...)) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;
3) ((...)) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione ((del merito e all'incremento)) delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti»;
c)all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventotto»;
d)la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;
e)all'articolo 51-ter ((, comma 1,)) le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».
3.Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».
((3-bis.Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-ter.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito))
2.Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «E' istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b)all'articolo 50 ((, comma 1)):
1) ((...)) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) ((...)) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;
3) ((...)) le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione ((del merito e all'incremento)) delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti»;
c)all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventotto»;
d)la rubrica del Capo XI del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;
e)all'articolo 51-ter ((, comma 1,)) le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».
3.Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».
((3-bis.Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,", al terzo periodo, le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del" e, al quarto periodo, le parole: "e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-ter.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito))