disposizioni in materia di previdenza complementare

Art. 5. Disposizioni in materia di previdenza complementare1.Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, e' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.
2.Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, puo' richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3.Il Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4.La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 DICEMBRE 2005, N. 252)).
6.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 DICEMBRE 2005, N. 252)).

Entrata in vigore il 13 dicembre 2005

Sentenze116

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