abrogazioni
Art. 33. Abrogazioni1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a)gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b)gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
c)l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
2.Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 33:
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, S.O.
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1998, n. 66, S.O.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo A), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O.
a)gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b)gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
c)l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
2.Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 33:
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, S.O.
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1998, n. 66, S.O.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo A), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O.
1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2023, n. 10080Provvedimento: Numero registro generale 34268/2018 Numero sezionale 101/2023 Numero di raccolta generale 10080/2023 Data pubblicazione 14/04/2023 AULA 'B' R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: Viceprocuratori onorari – riconoscimento subordinazione – differenze retributive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - R.G.N. 34268/2018 Cron. U.P. 11/01/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 34268-2018 proposto da: AV …Leggi di più...
2. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2025-01-13, n. 202500479Provvedimento: Pubblicato il 13/01/2025 N. 00479/2025 REG.PROV.COLL. N. 11292/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 11292 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in …Leggi di più...- art. 21 d.lgs. 116/2017·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- carenza d’interesse·
- idoneità magistrato onorario·
- improcedibilità ricorso·
- obbligo vaccinazione·
- oscuramento dati personali·
- procedimento disciplinare·
- revoca giudice onorario·
- spese legali
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2025-01-16, n. 202500716Provvedimento: Pubblicato il 16/01/2025 N. 00716/2025 REG.PROV.COLL. N. 06427/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6427 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Scavone e Nicola Scavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero …Leggi di più...- art. 21 d.lgs. 116/2017·
- autonomia procedimento penale e disciplinare·
- compensazione spese legali·
- difetto di istruttoria·
- difetto di proporzionalità·
- diritto di difesa·
- eccesso di potere·
- prestigio funzioni giudiziarie·
- revoca giudice onorario di pace·
- termine decadenziale disciplinare
4. Trib. Nola, sentenza 06/06/2024, n. 1311Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3092/2022 RG avente ad OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA OM IN , rapp. e dif. dall'Avv. DI BIAGIO STEFANIA, elett.te dom.to c/o il difensore, come in atti RICORRENTE E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, via XX Settembre n. 97, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, via Arenula n. 70, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, …Leggi di più...
5. Cass. civ., sez. I, sentenza 01/12/2023, n. 33502Provvedimento: Numero registro generale 24255/2017 Numero sezionale 4173/2023 Numero di raccolta generale 33502/2023 Data pubblicazione 01/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE composta dagli ill.mi signori magistrati OGGETTO: dott. Giacinto Bisogni - Presidente giudici onorari dott. Clotilde Parise - Consigliere R.G.N.: 24255/2017 dott. Marco Marulli - Consigliere Cron.: dott. Guido Mercolino - Consigliere Rep.: dott. Luigi Abete - Consigliere rel. Ud: 27/9/2023 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso n. 24255 - 2017 R.G. proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. 80184430587 – in persona del Ministro pro tempore, …Leggi di più...