Art 1

Art. 1.

Principi e finalita'

1.L'inclusione scolastica:
a)riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualita' di vita;
b)si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c)((costituisce)) impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2.Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonche' delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.
Entrata in vigore il 28 agosto 2019
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