(definizioni)
Art. 2.(Definizioni)1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e sotterranee;
f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavita' geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
((i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;))
l) "gas di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
((m) "percolato": qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa));
((n) "eluato": la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;))
o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto puo' variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
p) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
q) "richiedente"; il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;
r) "rifiuti liquidi"; qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
s) "autorita' territoriale competente"; l'autorita' responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
t) "centro abitato"; insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
((1-bis.Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e sotterranee;
f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavita' geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
((i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;))
l) "gas di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
((m) "percolato": qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa));
((n) "eluato": la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;))
o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto puo' variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
p) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
q) "richiedente"; il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;
r) "rifiuti liquidi"; qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
s) "autorita' territoriale competente"; l'autorita' responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
t) "centro abitato"; insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
((1-bis.Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
3. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310031Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibere di giunta regionale·
- art. 14 d.lgs. n. 36/2003·
- art. 208 d.lgs. n. 152/2006·
- autorizzazioni per impianti di discarica·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- garanzie finanziarie per impianti di discarica·
- politica ambientale·
- principio di irretroattività degli atti amministrativi·
- principio di precauzione·
- principio di ragionevolezza e proporzionalità·
- responsabilità civile da inquinamento·
- tutela ambientale·
- violazione di competenze·
- violazione di legge
4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-19, n. 202400065Provvedimento:Leggi di più...- art. 2, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 36 del 2003·
- carenza sopravvenuta di interesse·
- circolare del M.A.T.T.M. n. 1121 del 21/01/2019·
- compensazione delle spese di lite·
- Decisione Commissione Ue 10/08/2018 n. 1147·
- improcedibilità del ricorso·
- modifica non sostanziale dell'A.I.A.·
- ordinanza cautelare·
- principio generale del processo amministrativo·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
5. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310039Provvedimento:Leggi di più...- adeguamento delle garanzie finanziarie per impianti esistenti·
- annullamento delibera giuntaregionale·
- autorizzazione impianti di discarica·
- certificazione ambientale ISO 14001 ed EMAS·
- competenza legislativa statale e regionale in materia ambientale·
- criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie·
- eccesso di potere·
- garanzie finanziarie per impianti di discarica·
- principio di irretroattività degli atti amministrativi·
- responsabilità civile da inquinamento