(gestione operativa e post-operativa)

Art. 13.(Gestione operativa e post-operativa)1.Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalita', i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonche' le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrita' degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.
2.La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.
3.I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4.Il gestore della discarica e' responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5.Al fine di dimostrare la conformita' della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente, secondo le modalita' fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonche' dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a)quantita' e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
b)prezzi di conferimento;
c)andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
d)quantita' di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
e)volume occupato e capacita' residua nominale della discarica;
f)i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilita' in discarica, nonche' sulle matrici ambientali.

6.Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorita' competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorita' competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
((6-bis.La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto e' trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato e' annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.))((19))---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonche' alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 14 settembre 2020
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