(condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)

Art. 9.(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)1.Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni;

a)il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;b)la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;c)il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;d)il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'articolo 14;e)il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;f)il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;g)il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.

2.Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorita' territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.
3.L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.
4.Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonche' ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con disposizioni regionali.
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per l'art. 22, vedi note all'art. 5.
Entrata in vigore il 12 marzo 2003
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