Limiti di ammissibilita' ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura

Art. 7.Limiti di ammissibilita' ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura1.Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.
2.Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.
3.L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'.
4.Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, e' stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
Entrata in vigore il 24 ottobre 2006
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