requisiti per l'ammissione al concorso per esami
Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso per esami1.Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell' anzianita' minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a)i magistrati amministrativi e contabili;
b)i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c)i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d)gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e)i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f)gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; (5)
g)coloro i quali hanno svolto le funzioni di' magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h)i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;i)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 SETTEMBRE 2022, N. 144));
l)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 SETTEMBRE 2022, N. 144)). (8) 2.Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:
a)essere cittadino italiano;
b)avere l'esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei
nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
c)possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
---------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 06 - 15 ottobre 2010 n. 296 (in G.U. 1a s.s. 20/10/2010 n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, [...] nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati." ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 73, comma 11-bis) che "L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio".
a)i magistrati amministrativi e contabili;
b)i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c)i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d)gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e)i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f)gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; (5)
g)coloro i quali hanno svolto le funzioni di' magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h)i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;i)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 SETTEMBRE 2022, N. 144));
l)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 SETTEMBRE 2022, N. 144)). (8) 2.Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:
a)essere cittadino italiano;
b)avere l'esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei
nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
c)possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
---------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 06 - 15 ottobre 2010 n. 296 (in G.U. 1a s.s. 20/10/2010 n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, [...] nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati." ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 73, comma 11-bis) che "L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio".
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