requisiti per l'ammissione al concorso per esami

Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso per esami1.Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell' anzianita' minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a)i magistrati amministrativi e contabili;
b)i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c)i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d)gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e)i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f)gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; ((5))g)coloro i quali hanno svolto le funzioni di' magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h)i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
i)i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l)i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un , corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2.Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:
a)essere cittadino italiano;
b)avere l'esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei
nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
c)possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
---------------AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 06 - 15 ottobre 2010 n. 296 (in G.U. 1a s.s. 20/10/2010 n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, [...] nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati."
Entrata in vigore il 20 ottobre 2010

Sentenze201


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202401619
    Provvedimento:
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    • art. 29 D.Lgs. n. 116 del 2017·
    • delibera del Consiglio Superiore della Magistratura·
    • differenza tra magistrati onorari e magistrati ordinari·
    • diritti dei lavoratori·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • illegittimità costituzionale·
    • legittimità dei decreti ministeriali·
    • principio del concorso pubblico·
    • procedura di conferma dei magistrati onorari·
    • ricorso abusivo a successione di contratti a tempo determinato·
    • stabilezza dei magistrati onorari·
    • trattamento economico dei magistrati onorari·
    • tutela dei diritti pregressi

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-23, n. 202401244
    Provvedimento:
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    • accordo quadro sul lavoro a tempo determinato·
    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 29 d.lgs. 116/2017·
    • differenza di trattamento tra magistrati onorari e togati·
    • direttiva 1999/70/CE·
    • diritto alla pari opportunità·
    • diritto amministrativo·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • legge di bilancio 2022·
    • magistratura onoraria·
    • principio di non discriminazione·
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    • sospensione cautelare·
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  • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2024-04-10, n. 202403269
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    • anzianità professionale·
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    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • concorso pubblico·
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    • graduatoria di merito·
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    • iscrizione all'Ordine degli Avvocati·
    • principio del favor partecipationis·
    • requisiti di partecipazione

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-15, n. 202403049
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    • accesso ai documenti amministrativi·
    • art. 2 d.lgs. 160/2006·
    • art. 41-bis ord. pen.·
    • art. 7, comma 11 del bando di concorso·
    • contraddittorio processuale·
    • graduatoria concorsuale·
    • incompatibilità con le funzioni pubbliche·
    • interpretazione costituzionalmente orientata·
    • legittimazione passiva·
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    • motivi aggiunti nel ricorso·
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    • sospensione cautelare degli atti amministrativi·
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  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-24, n. 202315735
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    • D.lgs. 160/2006·
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    • Limite partecipazioni concorso·
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    • Tre volte non idoneo
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